A Velletri una sentenza della Corte di Cassazione dichiara che nel caso in cui l’ex marito e padre non riesca a versare l’assegno di mantenimento per il figlio a farlo debbano essere i nonni paterni.

Sta facendo molto discutere una sentenza della Corte di Cassazione di Velletri, che ha stabilito che se il padre non riesce a pagare il mantenimento del figlio, questo compito spetta ai nonni paterni. In tribunale si è discusso anche sull’intervento della nonna materna per mantenere i nipoti anche, affinché anche lei contribuisca. Tuttavia, ciò non è possibile, a meno che non sia stata chiesta la modifica del provvedimento iniziale.

Potrebbe interessarti: Bimba di 5 anni compra 2700 euro di giocattoli su Amazon con il telefono della mamma

“Se non paga il padre, pagano i nonni”: la ricostruzione della vicenda

Il processo ha inizio ben 13 anni fa, nel lontano 2010, quando il tribunale di Velletri aveva imposto ai nonni paterni di un bambino di contribuire all’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto versare il padre, separato dalla mamma del piccolo. All’epoca dei fatti, il padre del bimbo viveva con i genitori e proprio questi avrebbero dovuto pagare 200 dei 350 euro mensili stabiliti come mantenimento in fase di separazione. Il Tribunale aveva decretato questa sentenza in quanto il padre non riusciva a far fronte a questa scusa.

Tuttavia, i nonni paterni si erano opposti in appello, presentando un ricorso, peraltro perso. Tutto ciò perché anche la madre non navigava in buone acque e la sua situazione economica non era migliorata.

Il tempo è trascorso inesorabilmente e il bambino era diventato un ragazzo: di conseguenza, anche gli oneri erano aumentati, parallelamente alle entrate della mamma. Inoltre, anche la nonna materna, dopo aver ereditato un notevole patrimonio immobiliare dopo la scomparsa del marito, aveva visto incrementare le sue entrate.

Ma la nonna paterna però non si era arresa e si era rivolta alla Cassazione per essere sollevata dall’onere economico. Ma la posizione dei giudici è rimasta irremovibile, come si legge.

Potrebbe interessarti: Insegnante in pensione diventa avvocato a 82 anni: “Voglio aiutare gli ultimi”

“L’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici”

Tradotto significa che se i genitori non possono mantenere i figli, questo compito spetta ai nonni, in quanto ascendenti più prossimi.

Cosa dice la legge? Ecco l’articolo 316 bis

L’articolo 316 bis del codice civile stabilisce che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli

“in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Nel secondo appello, la nonna paterna aveva provato a coinvolgere anche la sua omologa materna, non ottenendo i risultati sperati. Secondo i giudici, infatti, l’altra nonna avrebbe dovuto essere citata in giudizio come parte, affinché la Corte potesse valutare le sue condizioni economiche e decidere se gravarla dell’onere nei confronti del nipote, sin dall’inizio.

La “decisione insindacabile” presa dalla Corte di Cassazione potrebbe non essere l’ultima di questa particolare vicenda: infatti, è possibile inoltre che la nonna paterna e quella materna si ritrovino in futuro faccia a faccia in tribunale in un nuovo procedimento richiesto dalla prima, per una terza causa. Sebbene nel frattempo, la nonna paterna dovrà provvedere al mantenimento del nipote da sola.

Continua a leggere su Chronist.it