La donna si era licenziata di proposito dall’azienda di suo padre per farsi mantenere dall’ex marito, proprio mentre si stavano separando. La Cassazione non le concede l’assegno di mantenimento
Una donna si era licenziata di proposito dall’azienda di suo padre per sfruttare l’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito. Tuttavia, la Corte di Cassazione le ha revocato questo diritto, ritenendo “generiche e giuridicamente irrilevanti” le motivazioni della 50enne.
Infatti, nel ricorso in Cassazione, la signora ha ribadito il suo diritto a ricevere l’assegno di mantenimento sottolineando che il successo professionale del marito è l’esempio del fatto “che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”, e che essendo lei una donna di 50 anni, diversamente dal marito, aveva meno possibilità di trovare nuovi partner e rifarsi una vita.
In realtà, quando il marito ottenne una promozione a lavoro e venne trasferito a Messina a dirigere l’Arsenale, Aurora, questo il nome della donna, si era rifiutava di seguirlo, sostenendo di avergli fornito sostegno morale.
Tuttavia, la Suprema Corte – rappresentata dal presidente del collegio Giulia Iofrida, relatrice Rita Russo – ha bocciato queste teorie, definendole “dissertazioni focalizzate su luoghi comuni e stereotipi”.
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Si licenzia per l’assegno del marito, il Tribunale glielo revoca: “Non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune”
Dunque, la Corte di Cassazione, “esaminando la “tempistica del suo licenziamento”, avvenuto in concomitanza con la separazione dal marito, è giunta alla conclusione che la signora Aurora si era apposta fatta licenziare dall’azienda di suo padre, della quale lei stessa era socia e dipendente, al solo fine di “sostenere” davanti al giudice “la richiesta di assegno a carico del consorte”.
Inoltre, la vita coniugale della coppia era stata breve, senza figli e la donna non aveva affatto contribuito alla formazione del patrimonio comune.
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Ma gli ‘ermellini’ – verdetto 9550 della Prima sezione civile – hanno confermato che, in casi del genere, la perdita del lavoro non può essere addebitate alle difficoltà del mercato ma si deve considerare come una “scelta” personale, e dunque non c’è alcun diritto a chiedere l’assegno di mantenimento in caso di crisi coniugale.