La mamma non ce l’ha fatta più e, dopo la seconda sospensione maturata a scuola, ha tirato uno schiaffo in faccia al figlio di 16 anni che, a sua volta, ha denunciato la genitrice.

I fatti sono accaduti nell’Alta Padovana. Il giovane, con la guancia ancora arrossata, non ci ha pensato su due volte e si è recato dai carabinieri per denunciare l’episodio.

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Denuncia la mamma ai carabinieri perché gli ha tirato uno schiaffo dopo la sospensione scolastica: i fatti nell’Alta Padovana

Il ragazzo è un volto già noto alle forze dell’ordine per pregressi con la legge dovuti a furti, spaccio e ricettazione. Sua mamma, probabilmente esasperata dal carattere ingestibile del ragazzo, non ci ha visto più e ha agito d’impulso dopo la comunicazione dell’ennesimo provvedimento scolastico nei suoi confronti.

Il ragazzo è uno studente di 16 anni, al terzo anno di scuola superiore. I militari hanno raccolto la denuncia per maltrattamenti, già arrivata in Procura. Per uno schiaffo in faccia al figlio dopo la sospensione a scuola, adesso la donna dovrà rispondere all’accusa di maltrattamenti.

Sicuramente la violenza non è mai giustificata e, purtroppo, attorno al tema scolastico di episodi simili ne capitano a bizzeffe. Basta pensare a quanto avvenuto un mese fa, quando il patrigno di una alluna aveva raggiunto il professore a scuola per colpirlo con un pugno dopo averla sgridata durante le lezioni.

“Ho dato uno schiaffo a mio figlio perché va male a scuola”: i genitori possono picchiare i figli minorenni? Maltrattamenti madre e figlio, in famiglia

La risposta alla domanda è “no”. La legge non prevede la liceità di colpire i propri figli in alcun modo, compresi gli schiaffi.

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per la sua educazione, istruzione, vigilanza o custodia (anche nell’esercizio di una professione) rischia sino a 6 mesi di reclusione se procura a quella persona un danno fisico o psichico, a norma dell’articolo 571 del codice penale. Le pene aumentano in caso di lesioni personali o di morte

Art. 571 del Codice penale

Dunque, nessun trauma. Il cosiddetto “pizzicotto” o uno schiaffetto educativo è un conto, ma, secondo la Cassazione:

Non può ritenersi lecito l’uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da animus corrigendi, integrando in tal caso il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Né tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l’agente è portatore

Cassazione

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