Il reddito di cittadinanza è ormai andato in “pensione”, ma al suo posto, chi ha perduto tale supporto economico, potrà richiedere l’assegno di formazione. Il nuovo sistema di aiuti è un’indennità di 350 euro che può essere acquisita per un massimo di 12 mesi, anche da più persone del medesimo nucleo familiare. Tuttavia, per arrivare a conseguire i 350 euro, bisognerà effettuare diverse operazioni.
Tutti i passaggi per richiedere l’assegno di formazione
Secondo quanto prevede la bozza di decreto attuativo della legge che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, il primo step da fare per gli interessati a percepire l’assegno di formazione sarà: presentare la domanda all’Inps. Tale domanda al sostegno alla formazione andrà trasmessa sul portale o tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta dei servizi Cns, o attraverso l’aiuto di patronati o Caf. In contemporanea alla presentazione della domanda, il richiedente dovrà iscriversi al Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), che sarà operativo da settembre.
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L’iscrizione a un centro per l’impiego
Trasmessa la domanda e iscritti al Siisl, i richiedenti potranno proseguire con l’iter e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad). In seguito, verranno verificati i dati Isee e tale verifica verrà ripetuta periodicamente. In seguito al controllo Inps il richiedente potrà procedere alla firma del Pad. Infine, una volta firmato il Pad, il richiedente dovrà recarsi presso un centro per l’impiego. Sottoscrivere il patto di servizio e aderire a un programma di politiche attive. Tale operazione andrà eseguita entro 90 giorni dalla firma del Pad, previa l’esclusione.
La revoca del beneficio
Il decreto legge, infine, spiega anche le modalità per cui il contributo può essere revocato. “Se il beneficiario rifiuta una proposta di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione non inferiore ai minimi salariali dei contratti collettivi e un tempo di lavoro non inferiore al 60% dell’orario pieno. Se la proposta è per un contratto a tempo determinato, il luogo di lavoro non deve distare oltre 80 chilometri dal domicilio del beneficiario”.